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Statuti

ultima revisione 17.10.2022

CAP. I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Ragione sociale
Con la denominazione “il Centro sezione di Riva San Vitale”, in seguito detta Sezione o Associazione, è costituita un’associazione ai sensi degli Art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

Art. 2: Scopo
§1 Lo scopo dell’Associazione è ideale e non commerciale.
§2 La sezione si riconosce nei principi federalisti e democratici di ispirazione cristiana del Partito il Centro Svizzero e del Partito il Centro ticinese ed opera con particolare attenzione per la promozione della persona in senso individuale e sociale.

Art. 3: Sede
La sede della Sezione si trova a Riva San Vitale presso l’esercizio pubblico “Caffè Sociale”.

Art. 4: Mezzi finanziari
Il finanziamento della sezione è assicurato dai suoi membri, dai suoi rappresentanti in seno alle istituzioni, dai simpatizzanti ed eventualmente dal sovvenzionamento pubblico.

Art 5: Anno sociale
L’anno sociale si apre al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

Art. 6: Responsabilità
Il patrimonio sociale come definito dall’Art. 4 è l’unica garanzia delle obbligazioni assunte dalla Sezione. I membri della stessa non incorrono in alcuna responsabilità personale.

CAP. II: ADERENTI ALLA SEZIONE

Art. 7: Membri con diritto di eleggere ed essere eletti
Fanno parte della Sezione in qualità di membri con il diritto di votare nonché di eleggere e di essere eletti, i cittadini svizzeri, domiciliati nel Comune, che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età e si riconoscono nei principi contenuti nell’Art. 2 dei presenti Statuti.

Art. 8: Membri con statuto particolare
§1 I cittadini stranieri, domiciliati nel Comune, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, possono prendere parte alle votazioni ed elezioni previste dai presenti Statuti in occasione delle Assemblee. Essi non godono tuttavia del diritto di essere eletti negli organi
sezionali.
§2 I cittadini svizzeri o stranieri, domiciliati nel Comune, che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età, prendono parte all’Assemblea con diritto di parola. Essi possono far parte delle Commissioni istituite giusta l’Art. 18.
§3 I membri con statuto particolare di cui ai §1 e 2 del presente articolo, devono anch’essi riconoscersi nei principi contenuti nell’Art. 2 degli Statuti.

Art. 9: Dimissioni e sanzioni disciplinari
§1 Ogni membro, in ogni tempo, ha la possibilità di dimettersi da una carica o di uscire dall’Associazione.
§2 I membri della Sezione che rivestono cariche pubbliche e/o interne al partito hanno il dovere di presenziare regolarmente alle sedute dei consessi e degli organi di cui fanno parte.
§3 In caso di violazione delle disposizioni statutarie, l’Assemblea può, su proposta del Comitato, comminare le seguenti sanzioni:
– l’ammonimento;
– la decadenza delle cariche sezionali;
– l’espulsione dalla sezione.

CAP. III: ORGANI SEZIONALI

Art. 10: Organi
Gli organi sociali sono:
1. l’Assemblea;
2. il Comitato;
3. l’Ufficio di revisione.

Art. 11: Organizzazione dell’Assemblea
§1 L’Assemblea è l’organo supremo della Sezione e comprende tutti gli aderenti alla stessa.
§2 Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno al più tardi il 31 marzo.
§3 Una o più Assemblee straordinarie potranno essere indette durante l’anno dal Comitato, oppure su richiesta di almeno 30 membri della Sezione così come definiti agli Art. 7 e 8 §1 dei presenti Statuti. Tale richiesta deve comprendere un elenco degli oggetti da porre all’ordine del giorno.
§4 I lavori dell’Assemblea sono diretti dal “Presidente del giorno”, il quale sarà affiancato dagli scrutatori e da un verbalista.

Art. 12: Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea ha le seguenti competenze:
1. la nomina del “Presidente del giorno”, di due scrutatori e il verbalista;
2. l’approvazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, degli Statuti della Sezione e di eventuali modifiche degli stessi;
3. l’elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario/cassiere;
4. l’elezione del Comitato;
5. l’elezione dei membri dell’Ufficio di revisione;
6. la designazione dei candidati al Consiglio Comunale ed al Municipio;
7. il riconoscimento ufficiale delle associazioni vicine al partito che ne fanno richiesta;
8. l’approvazione della contabilità della Sezione nonché, su proposta del Comitato, la decisione sulle modalità di finanziamento della stessa;
9. la designazione dei delegati sezionali agli organi distrettuali e cantonali del partito;
10. la designazione dei candidati alle elezioni cantonali e federali;
11. l’approvazione del programma di legislatura proposto dal Comitato.

Art. 13: Validità dell’Assemblea
§1 La convocazione dell’Assemblea dovrà avvenire a mezzo di un apposito avviso recapitato a tutti i fuochi almeno 7 giorni in anticipo.
§2 Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

Art. 14: Il Comitato
§1 Il Comitato si compone:
1. del Presidente della Sezione;
2. del Vicepresidente;
3. del Segretario / cassiere;
4. dei Municipali;
5. del Capogruppo e del Vice Capogruppo in Consiglio Comunale;
6. dei rappresentanti delle associazioni riconosciute;
7. di 3 ulteriori membri.
§2 È auspicata una equa rappresentanza dei sessi e delle generazioni.

Art. 15: Competenze del Comitato
Le competenze del Comitato sono le seguenti:
1. provvede all’esame ed al preavviso degli oggetti che sono di competenza dell’Assemblea;
2. coordina l’attività degli organi interni alla Sezione;
3. fissa all’inizio di ogni quadriennio un piano delle attività con facoltà di costituire delle Commissioni;
4. esegue le decisioni dell’Assemblea;
5. collabora con gli organi distrettuali e cantonali;
6. propone i candidati al Consiglio comunale e al Municipio;
7. propone i candidati alle elezioni cantonali e federali;
8. designa i rappresentanti del Partito negli enti e consorzi regionali;
9. verifica periodicamente l’attuazione del programma di legislatura e l’attività dei propri rappresentanti nei vari consessi.

Art. 16: Convocazione e sedute del Comitato
§1 Il Comitato viene riunito dal Presidente della Sezione a scadenze regolari ogni qualvolta ritenuto opportuno.
§2 La convocazione può essere richiesta da 1/3 dei suoi membri.
§3 L’avviso di convocazione deve avvenire in forma scritta e deve comprendere un elenco degli oggetti da porre all’ordine del giorno.
§4 Le sedute del Comitato sono dirette dal Presidente, il quale rappresenta la Sezione verso i terzi.
§5 Il Comitato delibera alla presenza di almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri.
§6 Il Comitato delibera a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
§7 Il segretario redige un verbale delle decisioni della seduta. In sua assenza lo sostituisce un membro di Comitato designato.

Art. 17: Ufficio di revisione
§1 L’Ufficio di revisione è composto da due membri nominati ogni anno dall’Assemblea e sempre rieleggibili.
§2 Esso controlla la contabilità della Sezione e presenta un rapporto all’Assemblea.

CAP. IV: COMMISSIONI, GRUPPO IN CONSIGLIO COMUNALE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

Art. 18: Commissioni
§1 Possono essere designate delle Commissioni per esaminare oggetti o tematiche particolari.
§2 Tali commissioni ed i relativi membri vengono designati dal Comitato al quale essi riferiscono.

Art. 19: Gruppo del Consiglio Comunale
§1 In occasione delle riunioni del CC e delle sue Commissioni nelle quali si trattano oggetti di una certa rilevanza, nonché quando ritenuto opportuno dal Presidente, per suo tramite vengono convocati i Consiglieri Comunali e i membri del Comitato;
§2 Su richiesta dei rappresentanti delle Commissioni del Consiglio Comunale, il Gruppo può essere convocato per trattare argomenti di una certa rilevanza prima dell’esame commissionale.
§3 Il Gruppo del Consiglio Comunale designa il Capogruppo e il Vice-Capogruppo.

Art. 20: Associazioni riconosciute
§1 La Sezione riconosce le associazioni con scopi e affinità politiche vicini al Partito.
§2 Ogni associazione riconosciuta ha diritto ad un membro in Comitato.
§3 Gli aderenti all’Associazione devono essere membri della Sezione.

CAP. V: ELEZIONI, NOMINE E VOTAZIONI

Art. 21: Disposizioni generali
§1 Il rinnovo delle cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario/cassiere e del Comitato ha luogo entro il 30 giugno dell’anno successivo dalle elezioni comunali.
§2 In assenza di disposizioni specifiche che prevedano la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, tutte le votazioni, elezioni o nomine avvengono a maggioranza semplice dei presenti.
§3 Tutte le elezioni, nomine o votazioni, avvengono a scrutinio palese, salvo la richiesta dello scrutinio segreto da parte della maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

Art. 22: Incompatibilità di carica
I membri dell’Ufficio di revisione non possono ricoprire contemporaneamente la carica di membro del Comitato.

Art. 23
La durata delle cariche elettive, di Partito e politiche, è limitata in linea di principio a sedici anni. Un’ulteriore candidatura per un nuovo periodo è subordinata al consenso, espresso dagli organi di Partito competente per la nomina o designazione, e così di seguito.

CAP. VI: NORME SUPPLETORIE

Art. 24:
Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto, sono applicabile le norme dello Statuto Cantonale il Centro.

CAP. VII: DISPOSIZIONI FINALI

Art.25: Entrata in vigore
Il presente statuto entra in vigore al momento della sua approvazione da parte dell’Assemblea.
Approvato dall’Assemblea del 15 marzo 1992
Modificato dall’Assemblea del 7.12.2000
Modificato dall’Assemblea del 2.10.2013
Modificato dall’Assemblea del 15.01.2020
Modificato dall’Assemblea del 17.10.2022